statuto

art. 1 - definizione, scopo

La Comunità di lavoro delle Chiese cristiane nel Cantone Ticino (CLCCT) è un organismo di Chiese che confessano il Signore Gesù Cristo come Dio e Salvatore del mondo secondo le Sacre Scritture e per questo cercano di rispondere alla comune vocazione a glorificazione di Dio Padre e Figlio e Spirito Santo. Essa ha per scopo di testimoniare l’unità della Chiesa fondata e già presente in Gesù Cristo.

art. 2 – compiti

I compiti della CLCCT sono in particolare: 

a) testimoniare insieme il Vangelo di Gesù Cristo; 

b) coltivare nelle Chiese una sensibilità ecumenica; 

c) favorire la corretta e reciproca conoscenza delle Chiese; 

d) studiare e sostenere insieme attività ecumeniche; 

e) diffondere l’informazione sulle attività del movimento ecumenico; 

f) cercare risposte comuni ai problemi religiosi che interpellano la fede cristiana; 

g) proporre orientamenti e iniziative di pastorale ecumenica; 

h) discutere e chiarire eventuali incomprensioni tra le Chiese;

i) prestare attenzione alla correttezza dell’informazione sulle Chiese nei mezzi di comunicazione sociale; 

j) diffondere l’informazione sull’attività delle Chiese membro; 

k) prendere posizione su questioni rilevanti riguardanti le Chiese, la società e tematiche di carattere etico-religioso; 

l) curare i contatti con la Comunità di lavoro delle Chiese cristiane in Svizzera e con altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

art. 3 – membri

Fanno parte della CLCCT le seguenti Chiese fondatrici che operano nel Ticino: la Chiesa anglicana; la Chiesa apostolica armena; (questa Chiesa si è ritirata) la Chiesa cattolica cristiana; la Chiesa cattolica romana (Diocesi di Lugano); la Chiesa copta; la Chiesa evangelica battista; la Chiesa evangelica riformata nel Ticino; la Chiesa luterana svedese (questa Chiesa si è ritirata il 12.05.2001) la Chiesa ortodossa; la Chiesa siro-ortodossa. Possono chiedere di fare parte della CLCCT, a pieno titolo o come osservatrici, altre Chiese presenti nel Ticino che ne condividano la professione di fede e la scopo, come definiti all’art. 1, previo accordo di tutte le Chiese membro.

art. 4 – delegati

Le Chiese membro sono rappresentate da un minimo di un delegato a un massimo di quattro delegati. I delegati sono nominati dalle rispettive autorità ecclesiali per una durata determinata da queste ultime. I delegati possono farsi rappresentare da supplenti.

art. 5 – ufficio presidenziale

La CLCCT elegge fra i suoi membri l’Ufficio presidenziale che è composto almeno dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario e dal cassiere. Il mandato di questi incarichi è di quattro anni ed è rinnovabile due volte. Presidente e vicepresidente appartengono a Chiese diverse. Il segretario puo’ anche essere scelto al difuori dei delegati delle Chiese.

art. 6 – sedute

La CLCCT si riunisce almeno due volte all’anno – su convocazione del presidente – oppure quando almeno due delle Chiese membro lo richiedano.

art. 7 – risoluzioni

Le risoluzioni della CLCCT sono prese all’unanimità delle delegazioni presenti ed hanno carattere consultivo. Ogni delegazione si esprime con un solo voto. Le risoluzioni sono comunicate alle autorità delle Chiese membro dal presidente e dal segretario.

art. 8 – finanziamento

La CLCCT si sostiene di regola con il finanziamento delle Chiese membro tramite un contributo annuale facoltativo.

art. 9 – modificazioni dello statuto

Le modificazioni del presente statuto sono decise mediante risoluzione della CLCCT ed entrano in vigore dopo l’approvazione delle Chiese membro.

art. 10 – entrata in vigore

Il presente statuto, che annulla quello precedente, è entrato in vigore il 27.03.2017.

Download
Statuto CLCCT.pdf
Documento Adobe Acrobat 44.8 KB

chi siamo

delegati

documenti